Art. 13.

      1. Il presidente della corte d'appello esercita la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.
      2. Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.
      3. L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.
      4. I magistrati investiti del potere di sorveglianza ai sensi dei commi 1 e 2 possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarità di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.